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Lo Statuto dell'Associazione 

TITOLO 1 - FINALITÀ

Art. 1- Ai sensi dell’ Art.2-9-18, della Costituzione Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt..36 e seguenti del codice civile, è costituita  l’Associazione Sportiva Dilettantistica OBIETTIVO PESCA con sede legale in Roma (RM) 00139, Via Piero Foscari, 99.

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. L’Associazione ha quale scopo istituzionale la diffusione di tutte le discipline sportive  di pesca sportiva, subacquee e d’acqua in genere, riconosciute dagli Enti Federali o Enti di Promozione Sportiva, intese come mezzo di formazione psico-fisica  e morale dei soci, e la gestione e diffusione di tali discipline sportive come attività sportiva dilettantistica, agonistica, ricreativa e formativa, per una corretta pratica dello sport. L’Associazione promuove iniziative a carattere culturale, ricreativo e sociale e potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio Nazionale. Contribuisce allo sviluppo culturale, sportivo e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica della difesa delle libertà civili, individuali e collettive.
L’Associazione per il conseguimento dei propri scopi, assume anche i seguenti compiti:

Favorire ogni disciplina sportiva  riconosciuta dal CONI, dalle Federazioni Nazionali. o dagli Enti di Promozione Sportiva  ed in particolar modo la pesca sportiva .

Promuovere iniziative sportive, ricreative e culturali con le autonomie locali, Istituzioni pubbliche statali e decentrate, Istituzioni scolastiche educative, Università, con cui stipulare convenzioni per rendere più agevoli e competitivi i servizi offerti.

Collaborare con Enti pubblici e privati per la realizzazione dei giochi sportivi della gioventù e studenteschi.

Promuovere la diffusione dei servizi associativi a mezzo pubblicazioni, riviste, libri, giornali depliants, cartelloni, striscioni e pubblicità di vario genere.

Promuovere la preparazione di istruttori e tecnici, a mezzo corsi di preparazione, autorizzati e patrocinati da Pubbliche amministrazioni o Enti Federali, nonché promuovere lo svolgimento di attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive promosse. 

Organizzare iniziative a carattere culturale, sportivo, turistico e ricreativo atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci.

Organizzare per il settore sportivo, gare, tornei e campionati a carattere amatoriale e agonistico.

Diffondere su tutto il territorio nazionale, con eventuale apertura di nuove sedi e sezioni, i servizi associativi.

Creare un sito internet per la divulgazione delle attività promosse in ambito sociale e per istaurare un fili diretto di comunicazione telematica con i propri associati.

Esercitare qualsiasi altra attività anche a carattere commerciale che sia accessoria e complementare agli scopi istituzionali, affinché sia reso più agevole il raggiungimento degli obiettivi primari associativi.

Effettuare ogni operazione avente carattere finanziario che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente ed in modo particolare potrà aprire conti correnti postali e/o bancari, assumere prestiti, mutui ipotecari ed ogni altra forma di finanziamento agevolato.

L’Associazione potrà avere in proprietà, in gestione o dare in locazione beni immobili o mobili ritenuti necessari al raggiungimento dei fini sociali. Potrà inoltre gestire in proprio o cedere a terzi la gestione di  bar e punti di ristoro collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive, ricreative e culturali, al solo vantaggio dei propri associati.

L’Associazione si ispira al principio di democraticità della struttura, dell’elettività e gratuità delle cariche sociali associative, delle prestazioni fornite dagli associati e dell’obbligatorietà del rendiconto economico-finanziario.

L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi , norme e direttive del CIO (Comitato Internazionale Olimpico), del CONI (Comitato Olimpica Nazionale Italiano), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti  e ai regolamenti delle Federazioni Nazionali. e delle  discipline sportive associate, dell’Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, cui l’Associazione stessa delibererà di aderire.

TITOLO 2 – SOCI

Art.2  Possono far parte dell'Associazione tutti i Cittadini italiani e stranieri e gli Enti pubblici e privati che siano interessati agli scopi associativi nonché Associazioni Sportive e loro Associati facenti parte della medesima organizzazione locale o nazionale.

L'Associazione ha Soci Fondatori,  Soci Ordinari, Soci Ordinari Agonisti e Soci Juniores.
• Sono Soci Fondatori i costituenti l’Associazione. Hanno diritto alla partecipazione e voto nelle assemblee. Godono dell'elettorato  passivo.
• Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono allo spirito sociale dell’Associazione e che partecipano alle attività sportive, culturali e ricreative promosse e che sottoscrivono  apposita domanda di ammissione. Essi sono esonerati dall’attività sportiva agonistica. Godono dal momento dell'ammissione del diritto di partecipazione e voto nelle assemblee, nonché del diritto all'elettorato  passivo.
• Sono Soci Ordinari Agonisti, tutti coloro che aderiscono allo spirito sociale dell’Associazione e che partecipano alle attività agonistiche sportive, culturali e ricreative promosse e che sottoscrivano apposita domanda di ammissione. Godono dal momento dell’ammissione del diritto di partecipazione e voto nelle assemblee, nonché del diritto all’elettorato passivo.
• Sono Soci Juniores, i minori di anni diciotto che partecipano all’attività culturale, sportiva e ricreativa svolta nell’ambito associativo. Le loro domande di ammissione dovranno essere firmate dall’esercente la potestà parentale. Al compimento del diciottesimo anno d’età, il Socio viene ammesso di diritto alla categoria dei Soci Ordinari. Il numero dei Soci è illimitato.

I Soci  versano  una quota associativa annua non inferiore all'ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è inalienabile ed intrasmissibile.
Il Consiglio si riserva la facoltà di poter variare le quote istituzionali in corso d’anno, qualora le esigenze sociali lo richiedano.

Art. 3 - ADESIONE

Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda di iscrizione su apposito modulo da presentarsi presso la segreteria dell’ente associativo.
La domanda, completa in ogni sua parte, sarà sottoposta all’accettazione del Consiglio Direttivo che in forza di delega, può demandare tale compito ad un Consigliere o a persona designata. L’accettazione si concretizza con il pagamento della quota associativa e, da tale momento, il richiedente viene considerato Socio.
Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di controlli successivi sulle domande di iscrizione accolte e, laddove dovessero sorgere elementi taciuti o nascosti dalla parte, tali da farne rifiutare l’iscrizione, sarà cura del Consiglio dare alla parte comunicazione del rigetto unitamente alla restituzione della quota associativa versata, a meno di eventuali spese già sostenute dall’ente associativo a nome e per conto della parte stessa.
L’ammissione a Socio, è subordinata all’esistenza  dei seguenti requisiti:
a) l’assenza di provvedimenti disciplinari.

Art. 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

La qualifica di Socio dà diritto a  partecipare ad ogni iniziativa sportiva, culturale e ricreativa organizzata dall'Associazione. Non vi è alcuna limitazione nei diritti spettanti ad ogni socio.
Non sono ammessi soci temporanei.

I Soci hanno il dovere :
• di difendere  il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dal presente Statuto e quelle dettate dalle Federazioni sportive ed Organismi di promozione sociale e sportivo ai quali l’Ente aderisce;
• di osservare le decisioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
• sostenere l’attività  svolta dall’Associazione;
• di provvedere al pagamento della quota annua associativa e gli eventuali corrispettivi specifici per sevizi a loro offerti.

Art. 5 - SANZIONI DISCIPLINARI

I Soci che violano lo Statuto, sono soggetti ai seguenti provvedimenti disciplinari:
- ammonizione;
- sospensione temporanea fino ad un massimo di dodici mesi da ogni attività sociale.

Art. 6 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

I Soci cessano automaticamente di appartenere all'Associazione in caso di:
• mancato rinnovo dell'adesione;
• dimissioni  che il Socio  deve inviare per iscritto al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima dell'inizio del nuovo anno sociale;
• mortis causa;
• radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. L’esclusione diventa operante dal momento della comunicazione all’escluso e successiva annotazione nel libro soci. Il Socio radiato, non può più essere riammesso.

TITOLO 3 - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 7 -  Le entrate dell’Associazione sono  costituite :
• dalle quote associative e dai corrispettivi specifici per servizi offerti agli associati;
• da eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali;
• da eventuali elargizioni fatte dai soci o da terzi;
• da eventuali rendite su beni di proprietà;
• da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità;
• dalle eccedenze delle gestioni annuali;
• da qualunque altra entrata istituzionale o di natura commerciale marginale che sia ritenuta pertinente al raggiungimento del fine istituzionale.

Art. 8 - Il patrimonio sociale è così costituito:
• da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all’Associazione;
• dal materiale, attrezzi ed indumenti sportivi;
• dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
• da donazioni, lasciti e successioni pervenuti all’Associazione a qualunque titolo.

Art. 9 – ESERCIZIO FINANZIARIO
 
L'esercizio finanziario ed economico inizia il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 10 - RENDICONTO

Il rendiconto dell’ente deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico- finanziaria; nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Il rendiconto consuntivo approvato dall’Assemblea è a disposizione dei Soci, i quali possono prenderne visione presso la sede sociale.

TITOLO 4 - ORGANI SOCIALI

Art. 11 - Gli organi sociali sono:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Collegio dei Probiviri.

L’ASSEMBLEA

Art. 12 -  L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. Vi partecipano di diritto il Presidente e tutti i Soci aventi diritto di voto e che siano in regola con il versamento della quota associativa annua.
L’Assemblea è convocata in sessioni ordinarie o straordinarie.
L’Assemblea  ordinaria, viene convocata  almeno una volta l’anno per approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il programma economico e finanziario preventivo dell’Associazione. Inoltre essa elegge il Presidente,  il Consiglio Direttivo ed approva i regolamenti interni.

Art. 13  L’Assemblea straordinaria delibera:
• sulle eventuali modifiche da apportare  sia all’Atto costitutivo che allo Statuto;
• sulla apertura di nuove sedi,
• sulla liquidazione e scioglimento dell’Ente Associativo e sulla destinazione del patrimonio attivo residuo.

Art. 14 -  La convocazione delle Assemblee avviene a cura del Presidente. La richiesta di convocazione assembleare, oltre che dal Presidente, può essere richiesta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o, anche dai Soci  che rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto di partecipazione e voto nell’assemblea. Essi potranno proporre l’ordine del giorno. In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve pervenire ai Soci a mezzo raccomandata A/R, o fax , o via telematica, o a mezzo stampa o a mano almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente l’ordine del giorno,  il luogo, il giorno e l’ora di convocazione.
Per la validità delle Assemblee ordinarie in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto; per le Assemblee straordinarie in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei Soci aventi diritto di voto. Ambedue le Assemblee deliberano a maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione, che avrà luogo un’ora dopo quella fissata per la prima convocazione, le Assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite qualunque sia il numero degli intervenuti e deliberano a maggioranza dei voti dei Soci presenti su tutti gli argomenti all’ordine del giorno. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto. Per le Assemblee straordinarie che abbiano ad oggetto la modifica statutaria, è ammesso il voto per corrispondenza. Le modalità delle votazioni, sono una scelta discrezionale del Presidente.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente coadiuvato da un Segretario nominato in apertura di seduta. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Dalle riunioni di ogni Assemblea è redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
I Soci assenti alle adunanze assembleari, possono prendere visione delle delibere, rese disponibili presso la segreteria dell’Associazione.
L’Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti  tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Il CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è composto da  tre a cinque  membri effettivi  più due supplenti eletti dall’Assemblea.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo viene validamente convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvede la necessità  o, su proposta di almeno i 3/5 (tre quinti)  dei Consiglieri , senza formalità. L’avviso di convocazione, deve essere affisso presso la sede sociale,  almeno cinque giorni prima della data di riunione. Le adunanze del  Consiglio Direttivo  sono valide, in prima convocazione, con la presenza dei 3/5 (tre quinti) dei componenti e  delibera a  maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione è valido qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.  La seconda convocazione può essere  fissata un’ora dopo quella di prima convocazione.
La votazione con voto palese o a scrutinio segreto, è facoltà discrezionale del Presidente. Non è ammesso il voto plurimo.
Non è ammesso per nessun componente del Direttivo alcun compenso per lo specifico incarico svolto, a meno del rimborso delle  spese  effettivamente sostenute.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. La ricomposizione del Consiglio con i Supplenti, dura in carica fino al termine del mandato quadriennale dell’intero Consiglio.
Risultano eletti i Soci che hanno riportato il maggior numero di voti.
I Consiglieri, nell’assumere l’incarico, devono garantire una piena partecipazione alle adunanze consiliari. Per ogni anno solare, la ingiustificata e consecutiva assenza a più di tre adunanze consiliari, comporta la decadenza del Consigliere assente. Il Consiglio provvederà direttamente alla sua sostituzione con un Consigliere supplente.

Art. 18 -  Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e di gestione dell’Associazione. Sono compiti del Consiglio:
• curare l’amministrazione ordinaria;
• fissare le date di convocazione delle Assemblee e provvedere alla loro convocazione; 
• predisporre e modificare i regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
• curare l’esecuzione delle delibere assembleari;
• deliberare l’importo delle quote associative annuali ed i corrispettivi specifici per i servizi offerti agli associati, stabilendone le modalità di pagamento;
• amministrare i fondi a disposizione dell’Associazione e predisporre il rendiconto consuntivo ed il rendiconto preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea;
• deliberare sulle domande di ammissione a Socio e sul loro rigetto;
• deliberare la ammonizione e sospensione temporanea del Socio;
• decidere sulla sostituzione dei Consiglieri ripetutamente assenti alle adunanze consiliari;
• nominare il Presidente del Collegio dei Probiviri;
• nominare commissioni e/o gruppi di lavoro;
• nominare gli istruttori, gli allenatori ed i dirigenti tecnici;
• stipulare contratti ed atti di ogni genere inerenti l’oggetto sociale;
• stipulare convenzioni o accordi con Enti pubblici e/o provati;
• assumere personale,
• deliberare l’apertura di conti correnti bancari e/o postali, assumere prestiti e mutui ipotecari .
• deliberare per l’esercizio di attività commerciali marginali.

Art. 19 -  Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. Convoca e presiede il Consiglio  Direttivo e l’Assemblea .
E’ affiancato dal Vicepresidente che ne fa le veci in caso di suo impedimento o per delega.
Il Presidente può adottare delibere in via d’urgenza con l’obbligo di sottoporre  le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile.
Nel caso di dimissioni del Presidente, le stesse funzioni vengono assunte dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano, sino alla convocazione del Direttivo per la ricomposizione del Consiglio con i supplenti. Il Consiglio così composto, rimarrà in carica fino allo scadere del mandato.  Qualora con il numero di Consiglieri  non si raggiungesse il numero legale minimo per la composizione del Consiglio, il Vicepresidente o in sua vece il Consigliere più anziano d’età, sarà tenuto alla convocazione dell’ Assemblea per la elezione del Presidente e Consiglieri.

Art. 20 - Il Vicepresidente  coadiuva il Presidente nell’esercizio delle funzioni.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le attribuzioni in caso di sua assenza, di impedimento o di delega da questi ricevuta.

Art. 21 - Il Segretario, è incaricato della regolare tenuta dei libri sociali, tiene la corrispondenza, redige i verbali delle riunioni consiliari e li firma congiuntamente al Presidente. Inoltre ha funzioni di tesoriere e, in quanto tale, provvede agli incassi ed ai pagamenti correnti. Limitatamente agli atti  per i quali è stato delegato, può provvedere a:
• operazioni bancarie;
• rilascio di quietanze o ricevute;
• accettare le domande a socio.
 
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 22 - Tutte le controversie tra l’Associazione e i Soci, e fra i Soci stessi, e comunque quelle che nascono da esecuzione ed interpretazione del presente atto o di delibere, sono sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri, composto da tre persone, di cui due scelti dalle parti ed un terzo che assume la presidenza, nominato dal Consiglio Direttivo, al di fuori dello stesso. Il terzo può essere anche un non Socio, purché abbia le competenze necessarie per la risoluzione della controversia. Tutte le decisioni prese da tale organo, sugli argomenti per i quali è stato interpellato, sono inappellabili e non è ammesso ricorso verso altre Autorità, che non siano Organi Federali o Organi di Enti di Promozione sportiva a cui l’Associazione ha aderito.
Il Collegio dei Probiviri, dura in carica fino alla risoluzione della controversia per la quale è stato interpellato.

Art. 23 - Tutte le cariche statutarie sono a titolo onorifico. E’ ammesso unicamente il rimborso delle spese vive sostenute dalle parti per l’espletamento dello specifico incarico.

TITOLO 5 – INCOMPATIBILITA’

Art. 24 – Gli incarichi istituzionali rispettano le incompatibilità previste dalle Federazioni di affiliazione o dell’Ente di promozione sportiva, dalla Legge, dal presente Statuto. E’ fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire la medesima carica in altri organismi similari, nell’ambito della stessa Federazione o disciplina sportiva.

TITOLO 6 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 25 – Per le eventuali questioni che dovessero insorgere nell’ambito sociale, tra i Soci e tra questi e l’Associazione, qualora non risolte dagli organi statutari, gli stessi si rimettono al giudizio inappellabile degli Organi Federali o Enti di Promozione a cui l’Associazione ha aderito, o di persona o commissione da questi designata. Tutti i Soci, con l’accettazione dello Statuto, accettano la presente clausola compromissoria.

Art. 26 – L’Associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie delle Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione sportiva a cui intenderà aderire e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari degli Organi competenti delle Organizzazioni agenti sotto l’egida del CONI, a cui l’Associazione ha aderito, dovessero  adottare a suo carico, nonché, le eventuali decisioni che da questi dovessero essere assunte, in tutte le vertenze a carattere tecnico disciplinare attinenti l’attività sportiva.

TITOLO 7 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 27 - L’Associazione ha durata illimitata. L’Assemblea  in seduta straordinaria potrà deliberare lo scioglimento dell’Ente associativo. La delibera dovrà contenere la nomina dei liquidatori, per la definizione di ogni rapporto sociale.

Art. 28 -  In caso di liquidazione dell’Associazione, una volta detratte tutte le passività dell’Ente, l’eventuale residuo attivo sarà destinato esclusivamente all’attività sportiva.
Tutti i beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti ai legittimi proprietari.
Art. 29 - Gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, dovranno essere destinati nuovamente all’attività istituzionale dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. E’ fatto divieto assoluto di suddivisione di eventuali utili tra i soci, anche in forma indiretta.

TITOLO 8 – NORMA DI RINVIO

Art. 30 – Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

TITOLO 9. NORMA DI APPROVAZIONE

Art. 31 –Il presente Statuto, unitamente all’Atto costitutivo dell’Associazione, viene letto, discusso e approvato dai Soci fondatori che sono indicati nell’Atto costitutivo, i quali, con la propria firma, accettano e costituiscono l’Ente.


Roma  05.03.07